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Informativa sulle Modalità di Presentazione e Gestione dei Reclami

Un reclamo è una dichiarazione scritta di insoddisfazione riguardo a un contratto o servizio assicurativo, non comprendendo richieste di informazioni o chiarimenti, né richieste di risarcimento danni o esecuzione del contratto.

Come presentare un reclamo:

1. All'intermediario o all'impresa di assicurazione:

- L'intermediario trasmette il reclamo all'impresa interessata, informando il reclamante.

- Le imprese rispondono entro 45 giorni.

Modalità di invio dei reclami all’intermediario:

- Email : cpastori@gmail.com

Soggetti competenti alla gestione dei reclami:

- Christian Pastori

2. All'IVASS:

- Per reclami già presentati all'impresa/intermediario senza esito soddisfacente.

- Per liti transfrontaliere (anche tramite FIN-NET).

- Per verificare il rispetto delle normative.

Requisiti per i reclami all'IVASS:

- Nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale telefono.

- Identificazione del soggetto contestato.

- Descrizione del motivo del reclamo.

- Copia dei reclami già presentati e delle risposte ricevute.

- Documenti utili per spiegare la situazione.

Contatti IVASS:

- Posta ordinaria: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma.

- PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.

Inoltre, in caso di controversia, il reclamante può utilizzare altre soluzioni come la conciliazione paritetica, la mediazione civile, la negoziazione assistita da avvocati, e l’arbitrato, se previsto nel contratto di assicurazione.

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:

La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.

L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia

La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato